Art. 22.
(Istruzione e decisione della causa).

      1. Per l'istruzione della causa, si applicano in quanto compatibili, le norme contenute nel libro II del codice di procedura civile.
      2. Esaurita la discussione orale, il tribunale delibera in camera di consiglio ed emette la decisione, dando lettura in udienza del dispositivo. La motivazione, redatta da uno dei componenti del collegio, è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla deliberazione. L'avvenuto deposito è notificato d'ufficio alle parti e comunicato al pubblico ministero nei cinque giorni successivi, anche ai fini della decorrenza del termine stabilito per l'impugnazione.